Condizioni generali

Nei seguenti punti regoliamo in modo vincolante gli aspetti fondamentali in relazione agli ordini dei clienti, come le condizioni di consegna e le procedure di pagamento. Anche le questioni di responsabilità sono esposte qui.

1. Informazioni generali

1.1. Le presenti Condizioni generali di vendita valgono per tutti i prodotti e i servizi che la Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA (di seguito denominata "GF") fornisce o eroga all'Ordinante (di seguito denominati "Prodotti"). Si applicano anche a tutti i negozi giuridici futuri, anche laddove non espressamente specificati nelle presenti Condizioni generali di vendita.

1.2. Tutti i negozi giuridici (unilaterali, bilaterali e con più contraenti, ad es. stipula di un contratto, impugnazione, ecc.) da parte di GF e dell'Ordinante acquistano validità solo se conclusi per iscritto. Eventuali deroghe o integrazioni alle disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita, in particolare le condizioni generali di acquisto dell'Ordinante ed eventuali accordi verbali, sono valide solo se accettate per iscritto da GF o se atte a favorire GF. L'obbligo della forma scritta si considera soddisfatto nella misura in cui vengono impiegate modalità di trasmissione che consentono la tracciabilità in formato testuale, quali, ad esempio, posta elettronica e strumenti simili; fa eccezione la trasmissione a mezzo fax.

1.3. Le offerte sono vincolanti solo se contengono un termine di accettazione.

2. Oggetto della fornitura

2.1. GF si riserva il diritto di modificare la gamma dei Prodotti senza preavviso.

2.2. La conferma d'ordine è vincolante per l'oggetto e l'esecuzione del contratto.

2.3. GF è autorizzata a servirsi di subappaltatori.

3. Prescrizioni valide nel luogo di destinazione, controlli per l'esportazione

3.1. L'Ordinante deve far presenti a GF le norme e i regolamenti validi nel luogo di destinazione che possono influire sull'esecuzione del contratto e sul rispetto delle norme rilevanti per la sicurezza e per il rilascio delle autorizzazioni applicabili in materia.

3.2. Salvo ove diversamente specificato al punto 3.1, le consegne avvengono conformemente alle norme e ai regolamenti validi presso la sede di GF. Se espressamente concordato, verranno forniti dispositivi di protezione diversi o aggiuntivi.

3.3. La responsabilità per il rispetto delle norme sul controllo delle esportazioni in caso di riesportazione di merci spetta all'Ordinante.

4. Prezzo

4.1. Salvo diversamente concordato, i prezzi si intendono in CHF, netti, franco fabbrica (Incoterms 2010 dell'ICC o ultima edizione aggiornata) presso il sito di produzione di GF, incl. imballaggio standard.

4.2. Qualora, in deroga alla condizione franco fabbrica (Incoterms 2010 dell'ICC o ultima edizione aggiornata) presso il sito di produzione GF, dovessero insorgere costi di qualsiasi natura, in particolare tutte le spese accessorie, come ad esempio spese per trasporto, spedizione, autorizzazioni all'esportazione, al transito e all'importazione, nonché tutte le tipologie di imposta, tassa, onere, dazio, ecc. in relazione al contratto, GF si riserva il diritto di adeguare i prezzi di conseguenza in caso di aumento dei costi.

4.3. Se i Prodotti vengono confezionati con ulteriore materiale rispetto all'imballaggio standard, le aggiunte verranno conteggiate quali extra.

5. Condizioni di pagamento

5.1. I pagamenti devono essere eseguiti dall'Ordinante presso la sede dell'azienda GF entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura senza alcuna detrazione di, ad esempio, sconti, spese, imposte e tasse.

5.2. L'Ordinante può esercitare un diritto di compensazione solo per domande riconvenzionali non contestate da GF o accertate da un tribunale competente e passate in giudicato. L'Ordinante non ha diritto a trattenere i pagamenti dovuti se deve ancora ricevere una parte soltanto marginale della fornitura, purché quanto ancora da ricevere non renda impossibile l'utilizzo della fornitura stessa.

5.3. Se gli acconti o i pagamenti precauzionali stabiliti contrattualmente non vengono effettuati nei termini previsti, GF è autorizzata a risolvere il contratto. In entrambi i casi GF ha diritto al risarcimento dei danni.

5.4. Qualora, per qualsiasi motivo, l'Ordinante diventi moroso o GF, per una qualsivoglia situazione delineatasi successivamente alla stipula del contratto, possa legittimamente temere che l'Ordinante non effettuerà i pagamenti dovuti per intero o nei termini previsti, GF è autorizzata, senza pregiudizio dei diritti ad essa spettanti, a sospendere l'ulteriore esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione, finché non saranno concordate nuove condizioni di pagamento e consegna e finché il fornitore non abbia ricevuto sufficienti garanzie. Qualora non sia possibile concludere detto accordo entro un termine adeguato o GF non ottenga garanzie sufficienti, quest'ultima è autorizzata a risolvere il contratto e a pretendere un congruo risarcimento del danno subito.

5.5. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento concordati, l'Ordinante sarà tenuto a versare, senza sollecito, a partire dalla data di scadenza originariamente concordata in avanti, interessi di mora pari al cinque (5) percento del prezzo contrattuale. Con riserva di ulteriore richiesta di risarcimento danni.

6. Riservato dominio

6.1. Se riconosciute anche nella giurisdizione del luogo di destinazione delle merci, si applicano le ulteriori disposizioni di cui al punto 6. Le stesse valgono, in ogni caso, come separabili l'una dall'altra nella forma e nel contenuto, ed ognuna per sé stessa.

6.2. Riservato dominio semplice GF si riserva la proprietà di tutte le merci da essa fornite fino al saldo di tutti i crediti esigibili.

6.3. Le lavorazioni o trasformazioni delle merci fornite da GF ad opera dell'Ordinante avvengono sempre per conto di GF. Se le merci fornite non vengono lavorate o collegate definitivamente o combinate con articoli di proprietà di GF, GF acquisisce la comproprietà sul nuovo bene proporzionalmente al valore della merce fornita da GF rispetto agli altri articoli elaborati al momento della lavorazione o proporzionalmente al valore delle merci fornite da GF rispetto agli altri articoli collegati o combinati al momento del collegamento o della combinazione. Se l'Ordinante collega o combina le merci con altri articoli a formare un oggetto indiviso e l'oggetto risultante è da considerarsi l'oggetto principale, l'Ordinante è tenuto a concedere a GF la comproprietà per quote, se l'oggetto principale è di sua proprietà. L'Ordinante detiene la proprietà esclusiva o la comproprietà per conto di GF.

6.4. Nel periodo di validità della riserva di proprietà, l'Ordinante è tenuto a sottoporre a manutenzione a proprie spese la merce soggetta a riservato dominio e ad assicurarla a favore di GF contro furto, interruzione dell'attività, incendio, danni derivanti dall'acqua e altri rischi. L'ordinante dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie a garantire che la proprietà di GF non venga compromessa o altrimenti revocata.

6.5. Riservato dominio prolungato

Qualora rivenda la merce sottoposta a riservato dominio nel normale svolgimento dell'attività, l'Ordinante cede a GF, dal momento della vendita fino al saldo di tutti i crediti nei confronti di GF, i proventi della vendita unitamente ai diritti accessori, alle garanzie e ad ulteriori riserve di proprietà. L'Ordinante è autorizzato a riscuotere il credito ceduto man mano che adempie agli obblighi di pagamento assunti per contratto nei confronti di GF.

6.6. Riservato dominio ampliato

Il credito da estinguere di cui al punto 6.2 si estende ai crediti attuali e futuri di GF nei confronti dell'Ordinante. La cessione di eventuali crediti è valida solo se il valore della merce sottoposta a riservato dominio più le possibili garanzie concesse a GF non superano di più del 20% i crediti dovuti dall'Ordinante a GF.

7 Condizioni di consegna

7.1. Salvo ove diversamente concordato (vedere punto 4), la consegna dei prodotti è da intendersi franco fabbrica (Incoterms 2010 dell'ICC o ultima edizione aggiornata) presso il sito di produzione di GF.

7.2. Il termine di consegna inizia immediatamente dopo la stipula del contratto, una volta espletate tutte le formalità ufficiali, come le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione, e non appena chiarite tutte le questioni tecniche rilevanti. I termini e le scadenze di consegna si intendono rispettati se alla scadenza del termine o alla data finale prevista la fornitura risulta pronta per la spedizione.

7.3. Sono consentite consegne parziali di entità ragionevole. Per le consegne parziali GF può emettere fatture parziali.

7.4. La fornitura è soggetta alla seguente riserva, ossia il termine di consegna viene ragionevolmente prolungato o la data di consegna posticipata,

7.4.a. se le informazioni dell'Ordinante necessarie a GF per l'esecuzione del contratto non vengono fornite nei tempi previsti o se l'Ordinante apporta successivamente modifiche che causano un ritardo della fornitura;

7.4.b. se GF è impossibilitata ad adempiere al contratto per cause di forza maggiore; per cause di forza maggiore si intendono, in particolare, circostanze imprevedibili o non imputabili a GF che rendono economicamente irragionevole o impossibile l'esecuzione del contratto da parte di GF, quali ritardi o errori nelle forniture dei fornitori a monte previsti, conflitti di lavoro, ordinanze o prescrizioni delle autorità locali, carenze di materie prime o fonti energetiche, avarie nello stabilimento di GF, dovute ad esempio ad una distruzione completa o parziale dell'azienda o delle attrezzature aziendali o guasti ad impianti di produzione indispensabili, disagi gravi nei trasporti, a causa, ad esempio di strade interrotte. Se la causa di forza maggiore o le circostanze appena descritte perdurano per oltre sei (6) mesi, ognuna delle parti è autorizzata a risolvere il contratto con effetto immediato.

GF non è responsabile in nessun caso per danni o perdite di qualsiasi natura, derivanti da detta causa di forza maggiore o da circostanze simili.

7.4.c. se l'Ordinante è in ritardo con l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in particolare, se l'Ordinante non adempie agli obblighi di pagamento o non presta le garanzie concordate nei termini previsti.

7.5. Se il superamento del termine di consegna concordato o debitamente prolungato è imputabile a GF, quest'ultima cadrà in mora solo se l'Ordinante ha fissato e comunicato in forma scritta un opportuno periodo supplementare di tolleranza di almeno due (2) settimane, e anche quest'ultimo è scaduto senza essere stato utilizzato. All'Ordinante spettano inoltre i mezzi di ricorso previsti per legge. Fatto salvo il punto 10, qualsiasi diritto dell'Ordinante al risarcimento di danni è limitato al dieci (10) percento massimo del prezzo dell'ordine evaso in ritardo.

7.6. Se l'Ordinante non ritira i Prodotti pronti per la spedizione entro un termine ragionevole, GF è autorizzata a stoccare i prodotti a spese e rischio dell'Ordinante e a contabilizzarli come consegnati. Se l'Ordinante non paga i Prodotti alle condizioni di pagamento concordate, GF è autorizzata, in particolare, a disporre altrimenti degli stessi. GF si impegna ad informare l'Ordinante sulle conseguenze delle sue azioni o omissioni.

7.7. In caso di danneggiamento o perdita dei Prodotti durante il trasporto l'Ordinante è tenuto ad applicare un'apposita riserva nella documentazione di ricezione e a provvedere all'immediato accertamento dei fatti presso il trasportatore. L'Ordinante deve segnalare al trasportatore i danni da trasporto immediatamente visibili entro e non oltre sei (6) giorni dalla ricezione dei Prodotti.

7.8. Qualora GF o l'Ordinante, diversamente dalle condizioni di consegna concordate, svolgano attività (ad es. trasporto, carico e scarico dei beni trasportati, messa in sicurezza, ecc.) che rientrerebbero altrimenti nell'ambito di responsabilità della controparte, dette attività si intendono svolte a nome e per conto della controparte competente. L'esecutore effettivo funge in questo caso da assistente esecutivo della controparte competente.

7.9. Se l'Ordinante annulla un ordine senza giustificazione e GF non insiste per l'esecuzione del contratto, l'Ordinante è comunque tenuto al pagamento di una penale contrattuale pari al dieci (10) percento del prezzo contrattuale. Resta impregiudicato il diritto a richiedere il risarcimento dei danni.

8. Controlli, reclami, dichiarazione di sinistro

8.1. Durante la fabbricazione GF sottopone i Prodotti ai controlli standard. Nel caso l'Ordinante richieda ulteriori verifiche, i controlli aggiuntivi dovranno essere concordati per iscritto e finanziati dall'Ordinante.

8.2. GF è soggetta all'obbligo di garanzia descritto di seguito solo se l'Ordinante ha provveduto ad informare GF per iscritto immediatamente dopo l'individuazione di un presunto difetto. I reclami per errori relativi al peso o al numero oppure per difetti evidenti dei Prodotti devono essere presentati entro trenta (30) giorni dalla ricezione dei Prodotti. Per altri difetti l'Ordinante deve reclamare in forma scritta tempestivamente, entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi dal rilevamento, e comunque entro il periodo di validità della garanzia.

8.3. L'Ordinante può smaltire i prodotti presumibilmente difettosi solo una volta chiariti tutti i possibili diritti di garanzia e risarcimento danni. I Prodotti difettosi devono essere forniti a GF, qualora ne faccia richiesta.

8.4. Se ne fa richiesta, GF deve essere messa in condizione di esaminare personalmente o far esaminare da un soggetto terzo i guasti e/o danni prima dell'inizio delle riparazioni.

9. Garanzia, responsabilità per difetti

9.1. Garanzia

9.1.a. Salvo ove espressamente altrimenti consentito, la garanzia non è trasferibile ed è limitata al paese di residenza del rappresentante GF con il quale è stato sottoscritto il contratto. I diritti di garanzia possono essere esercitati nel paese in cui il Prodotto interessato è stato acquistato.

9.1.b. I diritti di garanzia e risarcimento danni decadono dodici (12) mesi dopo la ricezione dei Prodotti da parte dell'Ordinante, ma comunque non più tardi di diciotto (18) mesi dalla spedizione ad opera di GF.

9.1.c. Il periodo di garanzia per i ricambi o le parti riparate equivale al periodo di garanzia originario delle parti da sostituire o da riparare.

9.1.d. Per i prodotti realizzati in base a specifiche, disegni o modelli dell'Ordinante la garanzia di GF è limitata ai materiali e alla lavorazione.

9.1.e. Sono esclusi dalla garanzia difetti e danni derivanti da normale usura, stoccaggio o manutenzione scorretti, mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e di utilizzo, sovraccarico o sollecitazioni eccessive, mezzi operativi e lavori edilizi inadeguati, riparazioni o modifiche non eseguite a regola d'arte / modifiche ad opera dell'Ordinante o di terzi, utilizzo di componenti diversi dalle parti originali o altri motivi non imputabili a GF.

9.1.f. I diritti relativi a difetti giuridici si considerano prescritti dopo dodici (12) mesi dalla ricezione dei Prodotti da parte dell'Ordinante.

9.2. Responsabilità per difetti

9.2.a. GF si impegna a rettificare o sostituire gratuitamente, secondo il proprio giudizio, dietro richiesta scritta dell'Ordinante, tutti i prodotti forniti che presentino provati difetti di progettazione, materiale o lavorazione o siano corredati di istruzioni di utilizzo e montaggio errate, o che abbiano riportato danni o siano diventati inutilizzabili a causa di consulenze sbagliate.

Le parti da sostituire vengono consegnate a GF e ne diventano proprietà, a meno che GF stessa non rinunci a tale diritto.

Al fine di proteggere il personale da sostanze tossiche o radioattive che potrebbero essere trasportate nei Prodotti interessati, le parti difettose che devono essere restituite a GF o alle sue organizzazioni commerciali devono essere corredate di appositi certificati di idoneità igienico-sanitaria. I moduli relativi possono essere richiesti presso l'organizzazione commerciale GF locale.

9.2.b. L'Ordinante è autorizzato a rescindere dal contratto o a pretendere la riduzione del prezzo contrattuale se:

− non è possibile provvedere alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso;

− il prodotto difettoso non viene riparato o sostituito entro un termine adeguato; oppure

− GF si rifiuta di riparare o sostituire il prodotto difettoso, oppure la riparazione o la sostituzione subiscono un ritardo imputabile a GF.

9.3. Per i prodotti integrati nella tecnologia di costruzione o nel sistema di alimentazione,

− GF, in deroga al punto 10.3, si farà carico delle spese di smontaggio e montaggio per il ripristino dello stato originario dei prodotti difettosi fino ad un massimo di CHF 1'000'000 cada sinistro.

− i diritti di garanzia e risarcimento danni si intendono prescritti, in deroga al punto 9.1.

10. Limitazione della garanzia

10.1. I diritti e i mezzi di ricorso dell'Ordinante sono disciplinati in modo definitivo nelle presenti Condizioni generali di vendita. È escluso qualsiasi altro diritto relativo a risarcimento danni, riduzione del prezzo di acquisto, risoluzione o rescissione dal contratto.

10.2. In nessun caso all'Ordinante spettano diritti di risarcimento per danni non subiti dall'oggetto stesso della fornitura, né, specificatamente, diritti di sostituzione in caso di guasti del prodotto, mancato utilizzo, perdita di ordini, mancato guadagno, azioni di regresso da parte di terzi, nonché altri danni diretti o indiretti o danni consequenziali.

10.3. Qualora sussistano diritti dell'Ordinante derivanti o in relazione al contratto o alla violazione dello stesso, detti diritti sono in ogni caso limitati al prezzo di acquisto della fornitura interessata.

10.4. La limitazione della garanzia vale anche nella misura in cui GF garantisce per le azioni o omissioni dei suoi assistenti. Non si applica in caso di dolo o grave negligenza di GF e nei casi in cui sussiste una responsabilità legale obbligatoria, in particolare ai sensi della legge applicabile in materia di responsabilità di prodotto.

11. Dati e documentazione

11.1. La documentazione tecnica, come disegni, descrizioni, figure, dati relativi a misure, proprietà e peso, inclusi i riferimenti al quadro normativo, è fornita al solo scopo informativo e non rappresenta alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto. GF si riserva il diritto di apporre le opportune modifiche.

11.2. L'intera documentazione tecnica resta di proprietà esclusiva di GF e può essere utilizzata solo per gli scopi concordati tra le parti o con il consenso di GF.

12. Riservatezza, protezione dei dati

12.1. Le parti del contratto si impegnano ad utilizzare con assoluta riservatezza tutte le informazioni commerciali e tecniche relative all'attività della controparte delle quali vengano in possesso nel corso della relazione commerciale, a non divulgarle a terzi e a non impiegarle per scopi diversi da quelli concordati.

12.2. I dati personali di GF verranno trattati solo in conformità alle leggi vigenti in materia ed esclusivamente sulla base di un accordo separato disposto da GF.

13. Clausola salvatoria

Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita dovessero rivelarsi integralmente o parzialmente nulle, inefficaci o inattuabili, l'efficacia delle restanti disposizioni rimarrà impregiudicata. Le parti del contratto si impegnano a sostituire la disposizione divenuta nulla o inapplicabile con una disposizione valida la cui finalità economica si avvicini il più possibile a quella della disposizione nulla o inapplicabile.

14. Luogo di adempimento, diritto applicabile e foro competente

14.1. Il luogo di adempimento è lo stabilimento GF che effettua la spedizione.

14.2. Il rapporto contrattuale è subordinato al diritto svizzero, fatte salve le disposizioni sul conflitto di leggi e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).

14.3. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie o le rivendicazioni derivanti o associate al presente contratto, incluse quelle inerenti la validità, l'invalidità, la violazione o la risoluzione dello stesso, è il tribunale di Schaffausen in Svizzera. GF si riserva il diritto di intentare azioni legali innanzi a qualsiasi altro tribunale competente.

Aggiornato a: 01/2021

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Svizzera

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